Legislazione Espagnola

La Spagna può vantare una delle più sviluppate legislazioni dell’Unione Europea in materia delle tecniche di riproduzione umana assistita (Legge 14/2006 del 26 maggio).

Quindi possiamo dire che:

Questa legge ha l’obiettivo:

  • Regolare l’applicazione di tecniche di riproduzione umana assistita accreditato scientificamente e clinicamente indicato.
  • Regolare l’applicazione di tecniche di riproduzione umana assistita nella prevenzione e cura delle malattie genetiche, a condizione che vi siano garanzie diagnostiche e terapeutiche sufficienti e debitamente autorizzate alle condizioni previste dal presente atto.
  • La regolazione dei presupposti e requisiti per l’uso di gameti umani e pre-embrioni crioconservati.

Ogni donna oltre 18 anni con piena capacità di agire può essere un destinatario o un utente delle tecniche disciplinate dalla presente legge, a condizione che egli ha dato il suo consenso scritto al loro uso di modo libero, consapevole ed esplicito. La donna può essere la usuaria o la destinataria delle tecniche che rientrano in questa legge indipendentemente del loro stato civile e l’orientamento sessuale.

Se la donna fosse sposata, si preciserà, a parte, il consenso del marito, a meno che non siano separati legalmente o di fatto e così dichiarato inconfutabilmente. Il consenso del congiunto, a condizione che sia prima dell’uso delle tecniche, dovrà soddisfare i requisiti identici di libera espressione, consapevolezza e formalità.

La donna che riceve queste tecniche può richiedere che la sua domanda si sospenda in qualsiasi momento della sua realizzazione al trasferimento degli embrioni prima del completamento e la richiesta deve essere indirizzata.

La donazione sarà anonima e dovrà garantire la confidenzialità dei dati di identità dei donatori per le banche di gameti, così come, nel suo caso, per i registri del donante e dell’attività dei centri che si stabileranno.

Lo sperma può essere crioconservati nelle banche di gameti autorizzate durante la vita dell’uomo donante della quale proviene.

Gli pre-embrioni restanti dell’applicazione delle tecniche di fecondazione in vitro che non sono trasferiti alla donna in un ciclo riproduttivo potranno essere crioconservati nelle banche autorizzate per esso.

I centri autorizzati possono praticare tecniche di diagnosi preimpianto per la rilevazione di malattie ereditarie gravi precoci o non suscettibili nel trattamento curativo postnatale in base alle attuali conoscenze scientifiche, al fine di effettuare la selezione dagli embrioni dei pre-embrioni non soggetti per il trasferimento o il rilevamento di altre anomalie che possono compromettere la vitalità del pre-embrione.

La filiazione dei nati con le tecniche di riproduzione assistita è regolata dalle leggi civili.